Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

      1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
      2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
      3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
      4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induce altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
      5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante, ai sensi del comma 4, solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.